TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
- Nella circoscrizione territoriale della Val Rendena (TN) è costituita un’associazione non riconosciuta denominata “NUCLEO VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA”, in forma abbreviata “NUCLEO VOLONTARIATO ANC VAL RENDENA”, di seguito denominata come “Associazione” e regolata dal D. Lgs. 117/2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del terzo settore”) e dalle norme del Codice Civile in tema di Associazioni.
- L’Associazione ha sede legale nel territorio della Valle Rendena, attualmente ubicata in P.zza Garibaldi nr.5 38080 Strembo (TN). La sede legale potrà essere trasferita nell’ambito del territorio predetto senza che ciò comporti modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- Essa opera prevalentemente nel territorio della Val Rendena con possibilità di operare su tutto il territorio nazionale e/o internazionale.
- L’associazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro.
ART.2
UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL’ACRONIMO “ODV” O DELL’INDICAZIONE DI “ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”
- A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “NUCLEO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”, in forma abbreviata “NUCLEO ANC VAL RENDENA – ODV”.
- L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.
Art.3
AFFILIAZIONE
- L’Associazione è affiliata all’Associazione Nazionale Carabinieri, di seguito indicata come ANC, ed è impegnata a rispettarne lo Statuto, i principi ed i regolamenti nonché le deliberazioni degli organi sociali.
- L’Associazione, quale segno distintivo, si fregia del logo e delle denominazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, secondo le procedure di cui all’art.29 del presente Statuto.
- L’Associazione, nell’esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, uniformi e distintivi, loghi e livree dei mezzi definiti ed approvati dall’ANC.
Art.4
SCOPO E FINALITÀ
- L’Associazione è indipendente, apolitica ed aconfessionale, ha autonomia patrimoniale e amministrativa; fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
- L’Associazione persegue, senza alcun fine di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- sostenere e aiutare le popolazioni colpite da calamità naturali e/o provocate dalle attività umane, in collaborazione con gli enti di Protezione Civile provinciale o nazionale nell’ambito della normativa vigente;
- coadiuvare l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e le altre Forze Armate dello Stato, nonché le Polizie Locali nel garantire la sicurezza della strada e delle persone, la fluidità del traffico in occasione di eventi pubblici e/o privati come manifestazioni sportive, culturali, ricreative, religiose o di rappresentanza. Fornire supporto alle Polizie Locali ed alle Forze di Polizia dello Stato ed altri enti ed amministrazioni dello Stato o locali, quando dagli stessi richiesto, per mansioni ausiliarie di viabilità, soccorso e osservazione;
- affiancare le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di sicurezza e sostenibilità della cultura della sicurezza urbana ed extra urbana volte a migliorare la percezione della sicurezza nei cittadini;
- salvaguardare il patrimonio pubblico e privato di carattere storico, culturale e artistico;
- fornire propri volontari, appositamente formati, al Nucleo Provinciale di Protezione Civile ANC di Trento.
Art.5
ATTIVITA’
- L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso l’esercizio in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico, culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 nr.42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali o sui social network, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore;
- interventi e Servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14.08.1991 nr.281 e successive modificazioni;
- beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19.08.2016 nr.166 e successive modificazioni, o erogazione di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art.5 del Codice del Terzo Settore.
- L’esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:
- prestare la propria opera a seguito di interventi per la sicurezza del territorio, di segnalazione incendi, sicurezza stradale, salvaguardia e vigilanza dell’ambiente, della flora e della fauna, della difesa e protezione delle persone, delle cose e degli animali;
- operare per la salvaguardia della popolazione civile attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli Enti competenti territorialmente;
- fornire supporto alle Polizie Locali, alle Forze di Polizia dello Stato, ed a altri enti ed amministrazioni dello Stato o locali, nonché ad altre associazioni, quando dagli stessi richiesto, per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico, soccorso, vigilanza, pattugliamento per osservazione e segnalazione;
- segnalare alle Polizie Locali e Forze di Polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana nonché di disagio sociale o che, comunque, possano influire sul corretto svolgimento della vita comune e/o sulla fruizione regolare degli spazi pubblici, sportivi e comunque comuni;
- promuovere e tutelare i diritti alla persona mediante l’assistenza e la vigilanza, prioritariamente nei confronti di diversamente abili, anziani, minori ed emarginati nonché nei confronti di chiunque si trovi in situazione di disagio sociale;
- diffondere e promuovere la cultura della legalità nelle fasce più deboli della popolazione con riferimento soprattutto a minori e giovani, anche con la collaborazione di enti e organismi pubblici;
- proporre ed attuare iniziative, anche editoriali, per lo sviluppo del sentimento di appartenenza sociale e civile, di controllo sociale del territorio da parte della popolazione, al fine di consolidare strategie condivise che i cittadini possano attuare per contribuire alla difesa delle fasce più deboli della popolazione in relazione al concetto di rete sociale;
- proteggere, conservare e valorizzare l’ambiente, la cultura, il patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento;
- svolgere servizio di osservazione e vigilanza nonché di primo soccorso sulle piste di sci, in ausilio e collaborazione con le Forze di Polizia ad essa preposte e d’intesa con le società impiantistiche o con gli enti territoriali competenti;
- quando richiesto dalle autorità di Protezione Civile, effettuare interventi di collaborazione nell’ambito della Valle Rendena e/o a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale, prestando la propria opera in tutti quei casi in cui la stessa venga richiesta o di iniziativa in caso di estrema urgenza, secondo la disponibilità di personale e mezzi;
- svolgere ogni altra attività, non specificatamente menzionata nel sopra stante elenco, purché coerente con le finalità istituzionali e con la preparazione specifica del personale dell’Associazione.
- L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, purché siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- L’Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi.
TITOLO II
NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art.6
NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO
- L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e aperte a tutti gli associati.
- Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.7
ASSOCIATI
- Possono essere ammessi a fare parte dell’Associazione i soci persone fisiche in regola con il versamento della quota sociale dell’ANC anche se non iscritte alla sezione locale, che, aderendo alle finalità istituzionali dell’Associazione stessa, ne accettano lo Statuto ed intendano collaborare nel raggiungimento degli scopi previsti.
- L’adesione all’Associazione non ha limiti di tempo e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso definitivo.
Art.8
PROCEDURA DI AMMISSIONE
- Ai fini dell’adesione all’associazione, i soggetti di cui all’Art.7 comma 1 del presente Statuto che ne abbiano interesse presentano domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, su apposito modulo predisposto dall’Associazione stessa, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda, deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, a partecipare sia alla vita associativa che alle attività di volontariato secondo le proprie disponibilità temporali.
- Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel registro degli associati.
- L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso, l’interessato può proporre appello all’Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo attestante la data di ricevimento. L’Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
Art.9
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
- Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 60 (sessanta) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione ed alla presenza di persone indicate dal Consiglio Direttivo.
- L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
- Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- indossare l’uniforme nelle cerimonie per le quali sia prevista e nei servizi comandati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alle attività formative programmate dall’Associazione;
- mantenere un atteggiamento consono con il ruolo che loro compete;
- comunicare al Consiglio Direttivo l’eventuale iscrizione al Nucleo Provinciale di Protezione Civile ANC di Trento.
- Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili nè rimborsabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.10
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
- La qualità di associato si perde per:
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per potere provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’Art.8 del presente Statuto.
- L’associato può venire escluso dall’Associazione per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- comportamenti contrari a quanto indicato all’art.9;
- aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- negligente e/o scarsa partecipazione alle attività programmate dall’Associazione o mancata frequenza corsi di formazione ed aggiornamento.
- Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
- L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
- Entro 30 (trenta) giorni dal recesso o dall’esclusione l’associato deve tassativamente riconsegnare tutto il materiale affidatogli dall’Associazione per lo svolgimento dei servizi; la mancata restituzione di tutto il materiale consegnato darà luogo all’addebito dei relativi costi di approvvigionamento.
TITOLO III
NORME SUL VOLONTARIATO
Art.11
DEI VOLONTARI E DELLE ATTIVITA’ DÌ VOLONTARIATO
- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidaristici.
- L’Associazione deve iscrivere in apposito registro gli associati che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale.
- L’Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- In caso di rimborsi dovuti all’uso di autoveicoli privati per il raggiungimento delle sedi di svolgimento del servizio poste al di fuori del territorio di naturale competenza dell’Associazione (Valli Giudicarie), per i rimborsi chilometrici faranno fede le apposite tabelle della P.A.T.
Art.12
DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato.
- L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al rapporto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
Art.13
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).
- Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.
Art.14
L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Composizione, modalità di convocazione e funzionamento
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a due (due) deleghe per associato.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
In questi casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda entro i termini indicati, il Vice Presidente deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
- La convocazione deve pervenire agli associati tramite lettera oppure e-mail oppure messaggio social media almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e di tale convocazione dev’essere data notizia mediante pubblicazione sulla bacheca dell’Associazione e sul relativo gruppo Facebook. L’avviso deve chiaramente indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno da ritenersi valide.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato presso la sede dell’Associazione.
Art.15
ASSEMBLEA ORDINARIA
Competenze e quorum
- E’ compito dell’Assemblea Ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.16
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Competenze e quorum
- E’ compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
- Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art.17
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Regole di voto
- Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- Per le votazioni si procede normalmente per voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante voto a scrutinio segreto.
Art.18
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Composizione e durata in carica
- Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
- Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade immediatamente dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti il provvedimento dell’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.19
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Regole di convocazione, di funzionamento e di voto
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- La convocazione è fatta mediante avviso scritto tramite lettera oppure e-mail oppure messaggio social media o, in caso di urgenza, mediante comunicazione telefonica; l’avviso deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di necessità ed urgenza derivanti da richieste di impegni di protezione civile o per i quali necessiti una risposta immediata, si può derogare tali limiti temporali.
- Fuori dai casi sopra citati, in difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente ritenute valide le adunanze a cui partecipino tutti i Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- Le votazioni si effettuano a voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.
- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.20
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell’Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere eventuali provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
- Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.21
IL PRESIDENTE
Poteri e durata in carica
- Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
- La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
- La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione e, in particolare, ha il compito di:
- firmare gli atti ed i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che verso terzi;
- curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 60 (sessanta) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- In caso di assenza impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.22
CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’Art.18 comma 2 del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall’Art.10 del presente Statuto.
- Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere la loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero di non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica, si procederà a nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- Nel caso cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in subordine il Consigliere più anziano d’età, dovrà convocare l’Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
TITOLO V
I LIBRI SOCIALI
Art.23
LIBRI SOCIALI E REGISTRI
- L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
TITOLO VI
NORME SUL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
Art.24
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
- Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.25
RISORSE ECONOMICHE
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
- Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’Art.6 del Codice del Terzo Settore.
Art.26
BILANCIO DI ESERCIZIO
- L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
- Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
TITOLO VII
RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI LIBRI SOCIALI
Art.27
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL’ ANC
- Entro un mese dalla costituzione, l’organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell’ANC l’approvazione delle norme sulla propria organizzazione (Statuto) ed attività sul proprio funzionamento (Regolamento); l’organizzazione deve richiedere ed ottenere l’approvazione da parte del Presidente Nazionale dell’ANC. La documentazione, da inoltrarsi attraverso il Servizio di Coordinamento Nazionale delle attività di Volontariato ANC (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione, del Coordinatore Provinciale o dall’Ispettore Regionale interessati. Nelle more dell’approvazione, l’organizzazione non può fregiarsi dell’appartenenza all’ANC.
- Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
- In caso di inadempienze di leggera entità, l’Ispettore Regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell’ANC), il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, provvederà alla revoca dell’approvazione.
Art.28
RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
- L’Organizzazione mantiene i rapporti con L’Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il SE.CO.V., istituito presso la Presidenza Nazionale ANC, mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.
- L’Ispettore Regionale e il Delegato Regionale per il volontariato possono:
- accedere ai locali dell’Associazione, previ accordi;
- verificare i libri contabili e quant’altro costituisca documento ufficiale dell’Associazione;
- partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- richiedere la convocazione d’urgenza del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente dell’Associazione, in caso di richiesta di adesione da parte di socio proveniente ad altra sezione, deve provvedere a darne comunicazione scritta alla Sezione di appartenenza ed al coordinatore Regionale, che dovranno esprimere parere vincolante nel merito. Le Sezioni di appartenenza dei soci dovranno altresì verificare e comunicare la regolarità del versamento della quota sociale.
Art.29
USO DELL’UNIFORME ANC
- L’uso dell’uniforme ANC da parte degli appartenenti all’Associazione è prerogativa esclusiva dei Nuclei approvati e riconosciuti secondo le modalità previste dall’art.27 del presente Statuto. Nelle more dell’approvazione, gli associati non possono indossare l’uniforme ANC.
- L’uniforme è indossata esclusivamente nelle manifestazioni ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
- Il Presidente Nazionale, attraverso il SE.CO.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l’uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
- Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte dei singoli soci comportano la procedura di esclusione dell’associato.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art.30
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
- Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea in seduta Straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere indetta prima di 10 (dieci) giorni dalla prima convocazione qualora in quest’ultima sia venuto a mancare il numero legale.
- L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’Art.45 c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’Art.9 del Codice del Terzo Settore.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALII
Art.31
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- La durata degli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto si computa a partire dall’entrata in vigore dello stesso Statuto.
Art.32
NORME DI RINVIO
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
A Strembo il ____20______/_agosto_/__2019____
Approvato in sede di Assemblea Costitutiva tenutasi in Strembo (TN) presso la Sala Consigliare del Municipio alle ore _21.30_ del giorno _ 20 agosto 2019____