Art.1

SCOPI

  1. Gli scopi dell’Associazione denominata Nucleo Volontariato Associazione Nazionale Carabinieri VAL RENDENA, o Nucleo Volontariato ANC Val Rendena, sono derivati:
  2. dalla volontà di molti dei soci nella Sezione ANC di Madonna di Campiglio – Pinzolo e Val Rendena di formare un gruppo di volontari che potessero agire sul territorio per porre la professionalità dagli stessi posseduta in vari campi, a disposizione delle esigenze della popolazione sia nei momenti di vita ordinaria sia in quelli di difficoltà;
  3. dalla volontà di porsi a disposizione degli enti pubblici territoriali e dare supporto alle forze dell’ordine, quando dagli stessi richiesto, durante le manifestazioni ed eventi vari che coinvolgessero il territorio della Val Rendena, delle Giudicarie e del Trentino in prevalenza, non escludendo la possibilità di intervento in tutto il territorio nazionale o internazionale secondo le disposizioni di Legge vigenti;
  4. dalla volontà che lo stesso gruppo agisse senza alcuno scopo di lucro o finalità commerciali.

Per gli altri scopi si rimanda a quanto contenuto nello Statuto dell’Associazione.

Art.2

PRESIDENTE

  1. Può essere eletto alla carica qualsiasi socio dell’Associazione di volontariato (preferibilmente,  non dovrà essere il Presidente della Sezione ANC di riferimento) e deve essere eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
  2. deve essere in regola con il versamento della quota sociale di adesione all’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’eventuale quota sociale determinata dall’Associazione in disamina.

Art.3

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da numero 5 (cinque) membri, eletti dall’Assemblea ordinaria dell’Associazione.
  2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade immediatamente dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti il provvedimento dell’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art.4

SOCIO AGGREGATO

  1. Per il completamento dei quadri operativi e per talune professionalità non già in possesso di altri aderenti all’associazione, possono essere aggregati temporaneamente persone in possesso di tali requisiti specialistici, purché soddisfino le seguenti condizioni:
  2. debbono possedere una specializzazione reale opportunamente documentata e certificata;
  3. il loro utilizzo è da considerarsi eccezionale e cioè limitato a specifiche eventualità e necessità urgenti non altrimenti fronteggiabili;
  4. la partecipazione non può riguardare l’Associazione nè la gestione dell’Associazione (non possono ricoprire cariche sociali) ma possono essere chiamati ad effettuare consulenze specifiche dal Comitato Direttivo anche per ragioni amministrative;
  5. la loro nomina spetta al Presidente ed è al più presto ratificata dal Comitato Direttivo, pur essendo immediatamente operativa;
  6. la loro opera deve avere criteri di gratuità salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico affidato ed opportunamente documentate.

Art.5

CONVENZIONI

  1. Possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici di livello locale e con i privati solamente in occasione di particolari esigenze connesse alla professionalità in possesso dell’Associazione e per i fini da essa perseguiti, eccezionalmente con soggetti privati per particolari esigenze indicate nello Statuto.
  2. Le convenzioni devono:
  3. essere sottoscritte dal responsabile dell’Ente locale richiedente il servizio e dal Presidente del Nucleo;
  4. indicare il luogo, la tipologia dell’intervento richiesto, l’indicazione del momento iniziale e del momento finale dell’intervento, programma e modalità di svolgimento del servizio, uniforme, eventuale copertura assicurativa, uso dell’uniforme e previsione rimborso spese;
  5. contenere altre autorizzazioni particolari relative al servizio stesso (utilizzo palette, necessità di personale con particolari professionalità o altre caratteristiche particolari inerenti il servizio stesso).

Art.6

CONTENUTO DELLE CONVENZIONI

  1. Le convenzioni devono:
  2. essere sottoscritte dal responsabile dell’Ente richiedente il servizio e dal Presidente dell’Associazione;
  3. indicare dettagliatamente inizio, termine e modalità di svolgimento del servizio, uniforme, eventuali tesserini o badge di riconoscimento  e rimborso spese sostenute. Quando possibile, per servizi che si protraggono negli orari dei pasti, la somministrazione del pasto o di alimenti sostitutivi;
  4. rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dall’Associazione.

Art.7

PRINCIPI DELLE CONVENZIONI

  1. Nei confronti degli enti pubblici, le convenzioni seguono il principio di gratuità, sussidiarietà e temporaneità; gli enti pubblici possono altresì riconoscere all’Associazione una forma di contribuzione volontaria all’Associazione medesima per il suo sostentamento, ma tale riconoscimento non dev’essere assolutamente riferibile al servizio prestato e non è vincolante per lo svolgimento del servizio, fatto salvo il rimborso delle spese vive realmente sostenute dall’Associazione per lo svolgimento del servizio, comprese le spese assicurative.
  2. Nei confronti dei privati, le convenzioni devono comunque essere occasionali e marginali rispetto all’attività svolta per gli enti pubblici e seguire le stesse regole delle convenzioni con gli enti pubblici.

Art.8

RIMBORSO SPESE

  1. L’eventuale rimborso spese previsto nella convenzione, introitato per intero dall’Associazione, deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati dall’Associazione sia per la gestione del servizio che per la copertura assicurativa.
  2. L’eventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute.
  3. Sono tassativamente vietati i rimborsi forfettari o ad orario.
  4. I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con apposita delibera.
  5. Per quanto riguarda gli interventi all’esterno del territorio della Comunità di Valle delle Giudicarie, non essendo ancora l’Associazione dotata di automezzi propri, potranno essere utilizzate le vetture private dei soci, appositamente autorizzate per l’esigenza e con il criterio di massima ottimizzazione del carico. Al proprietario e conducente del veicolo sarà riconosciuto un rimborso chilometrico secondo le tabelle annuali della Provincia Autonoma di Trento reperibili in rete e secondo le distanze dalla sede indicate dalle apposite tabelle A.C.I.

Art.9

CONTRIBUTI ALLA SEZIONE ANC

  1. Nel caso in cui il Nucleo utilizzi sede e strutture della relativa Sezione ANC di appartenenza, potrà a quest’ultima essere versata una parte della somme introitate quale contribuzione delle spese per la gestione della sede.

Art.10

UNIFORMI

  1. L’uniforme ed i D.P.I. sono normalmente quelli adottati dalla Presidenza Nazionale ANC e dal regolamento del Se.Co.V. Nazionale, salvo le uniformi non previste in ambito Nazionale ma necessarie per lo svolgimento di taluni servizi particolari.
  2. Le uniformi e gli accessori che compongono il corredo necessario allo svolgimento del servizio sono, e restano, di proprietà dell’Associazione e sono concessi in comodato d’uso gratuito ai volontari. Questi ultimi debbono provvedere a mantenerli efficienti e porre la dovuta cura nell’utilizzo degli stessi.
  3. Qualora il volontario cessi l’attività di volontariato, che rimanga o meno all’interno dell’Associazione, dovrà restituire l’intero corredo in suo possesso, fatti salvi i materiali logori o comunque non più riutilizzabili.
  4. L’uso dell’uniforme è subordinato all’attività di servizio ed è quindi autorizzato solo nel corso dello svolgimento dello stesso.
  5. Quando il volontario indossa l’uniforme deve osservare un atteggiamento consono alla divisa che indossa ed al ruolo che svolge. Ogni comportamento che possa nuocere al buon nome e all’immagine dell’Associazione o del Nucleo deve essere accuratamente evitato. Ogni violazione al presente comma comporta le sanzioni previste dal regolamento nazionale ANC.

Art.11

DISTINTIVI

  1. Al di fuori di quelli espressamente previsti per l’uniforme, non sono ammessi altri distintivi, se non quelli indicanti una effettiva e particolare specializzazione in possesso del socio.
  2. In particolare è tassativamente vietato l’uso della Fiamma dell’Arma, alamari, scudetti di reparto o gradi militari o simili, tubolari sulle spalline e quanto richiami l’abbigliamento utilizzato dall’Arma dei Carabinieri in servizio.

Art.12

IDENTIFICAZIONE DELL’INCARICO

  1. Sul petto, a sinistra, dovrà essere indicato su apposito materiale il Nome e Cognome del Volontario, sotto di esso potrà essere applicata una targhetta o una spilla indicante l’eventuale specializzazione in possesso del volontario.
  2. Le targhette e le spille di specializzazione dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo, su richiesta del volontario, dopo un attento esame della documentazione attestante la particolare specializzazione del medesimo.

Art.13

LOGO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

  1. Il Nucleo è autorizzato all’uso del logo ANC nella corrispondenza, sulle uniformi e sugli automezzi.
  2. Per la realizzazione di articoli o stessi contenenti tale logo, è necessaria la preventiva autorizzazione della Presidenza Nazionale, trattandosi di logo registrato.

Art.14

AUTOMEZZI IN DOTAZIONE

  1. Gli automezzi eventualmente di proprietà o in dotazione al Nucleo dovranno avere la livrea prevista dalla Presidenza Nazionale, così come da essa stabilito.

Art.15

DENOMINAZIONE

  1. Sia sulla corrispondenza in generale che per gli automezzi o altri materiali in uso dovrà essere apposta la denominazione approvata dalla Presidenza Nazionale in forma completa (Nucleo Volontariato Associazione Nazionale Carabinieri Val Rendena).

Art.16

ATTREZZATURE

  1. L’uso dell’attrezzatura in dotazione al Nucleo è consentito soltanto per il periodo strettamente necessario allo svolgimento del servizio e per quanto previsto nella convenzione relativa al medesimo.

Art.17

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

  1. Il Nucleo Volontariato ANC Val Rendena esplica la sua attività preminentemente nel territorio della Val Rendena e delle Valli Giudicarie.
  2. Potrà altresì operare, in caso di specifiche richieste, anche al di fuori della sua sede naturale sia all’interno dei confini nazionali che in ambito internazionale.

Art.18

ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI DI VOLONTARIATO

  1. Il Nucleo, una volta iscritto all’Albo Provinciale delle ODV (o, quando istituito, al RUNTS), sarà da considerarsi Organizzazione di Volontariato autonoma, sarà precluso ogni rapporto di affiliazione o subordinazione ad altre organizzazioni di volontariato nazionali, regionali o provinciali, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto Nazionale Associazione Nazionale Carabinieri.
  2. Eventuali collegamenti o collaborazioni di servizio dovranno seguire opportune convenzioni temporanee, mantenendo comunque l’autonomia operativa del Nucleo.

Art.19

 SPONSORIZZAZIONI

  1. Le eventuali sponsorizzazioni sono attualmente vietate, fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative future; le stesse dovranno comunque essere occasionali e non comportare alcuna forma di pubblicità permanente per lo sponsorizzante.
  2. L’uso eventuale del nominativo o del logo dello sponsor sulle divise o sui mezzi dovrà essere contenuto nelle dimensioni e discreto nel contenuto.

Art.20

RELAZIONE CON LA STRUTTURA GERARCHICA ANC

  1. Il Nucleo intrattiene rapporti con la Presidenza Nazionale attraverso il SE.CO.V. come previsto dalla deliberazione nr.2/2004 del Consiglio Nazionale; in particolare, inviando al Coordinamento Nazionale delle Attività di Volontariato:
  2. periodicamente, una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi etici raggiunti e l’elenco dei servizi e delle convenzioni effettuate;
  3. copia del bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea.

Art.21

DISCIPLINA

  1. Tutti gli aderenti al Nucleo hanno l’obbligo:
  2. della riservatezza per quanto riguarda qualsiasi argomento inerente l’attività e la vita del Nucleo;
  3. di mantenere con i componenti del Nucleo rapporti di rispetto e correttezza;
  4. di osservare le disposizioni relative alle attività addestrative;
  5. di obbedire agli ordini di servizio impartiti dal responsabile di turno;
  6. di frequentare periodicamente i corsi di formazione ed addestramento;
  7. di usare e mantenere in modo corretto le attrezzature, gli automezzi di servizio e garantire il corretto uso dei D.P.I.
  8. I componenti del Nucleo che tengano un comportamento scorretto o non consono a quanto riportato nello Statuto e nel presente Regolamento possono incorrere in sanzioni disciplinari come previsto dalla regolamentazione nazionale ANC.

A Strembo il __20_/__agosto___/__2019___

Approvato in sede di Assemblea Costitutiva tenutasi in Strembo (TN) presso la Sala Consigliare del Municipio alle ore __21.45____ del giorno ___20 agosto 2019____